Separazione e Divorzio.

  • Servizio attivo .

Accordi di separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile. .


A chi è rivolto:

Rispetto alla separazione e ai divorzi di natura giudiziale, la procedura davanti all'ufficiale di stato civile è rivolta esclusivamente a tutte quelle coppie che:

  • non hanno figli minorenni;
  • non hanno figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
  • non hanno figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
  • non intendono stipulare accordi di trasferimento patrimoniale (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano passaggi di proprietà dell'abitazione ecc.). È possibile invece introdurre, modificare o eliminare assegni di mantenimento periodici e non una tantum.
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Descrizione:

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014,  la possibilità per i coniugi di presentarsi davanti all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso il quale è iscritto e/o trascritto l’atto di matrimonio per concludere un accordo di separazione personale,  di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (nel caso in cui abbiano celebrato a suo tempo un matrimonio religioso), nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’assistenza degli  avvocati è facoltativa.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi alle seguenti  condizioni::

  • I coniugi non abbiano figli minori;
  • Non ci siano figli maggiorenni incapaci o portatori di un handicap grave ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/1992;
  • Non ci siano figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
  • Non ci siano patti di trasferimento patrimoniale (devono ad esempio escludersi dichiarazioni relative al trasferimento tra i coniugi di diritti reali su beni mobili o immobili, all’uso della casa coniugale, all’assegno di mantenimento, qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti).

L’accordo può riguardare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, soltanto nei casi previsti dall’art. 3 della legge 898/1970.

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Come fare:

Per avviare la procedura occorre rivolgersi all'ufficiale di stato civile del comune dove si è celebrato il matrimonio (atto originario), o al comune dove risulta trascritto per residenza di uno degli sposi al momento del matrimonio (atto trascritto). In alternativa sarà possibile rivolgersi al comune di residenza degli sposi indipendentemente da chi detenga l'atto di matrimonio.

Previo appuntamento le parti si presentano davanti all’Ufficiale di Stato Civile per rendere la dichiarazione che vogliono separarsi o far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento o modificare le condizioni di separazione o di divorzio,.

L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente.

Dopo aver ricevuto le dichiarazioni dei coniugi, l’ufficiale dello Stato Civile fissa un ulteriore appuntamento –  a distanza di non meno di trenta  giorni – per la conferma dell’accordo.

Se i coniugi non compaiono alla data stabilita, l’accordo non è confermato.

Il termine di  6 mesi di separazione legale necessario per poter chiedere il divorzio decorre dalla data dell’accordo.

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Cosa serve.

Per poter usufruire del servizio e' necessario

Atto di notorietà compilato (clic per scaricarlo)

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  • Atto di notorieta' compilato scaricabile .

Cosa si ottiene:

Con la firma del relativo accordo si possono ottenere la separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo di separazione e divorzio deve essere sempre confermato.

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Tempi e scadenze:

L'accordo è immediatamente efficace nel caso in cui i coniugi intendano modificare le condizioni di separazione o divorzio già fissate.

Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma, dopo un minimo di 30 giorni dalla firma, dell’accordo. Indipendentemente dalla data di conferma gli effetti decorreranno dalla data dell'accordo.

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Quanto costa:

Diritto fisso di Euro 16,00 da versare alla Tesoreria comunale del Comune di Rio c/o Banca Monte dei Paschi di Siena                                                                ( iban IT38N0103070750000002000078 ). La ricevuta di pagamento deve essere consegnata all’ufficiale di Stato Civile al momento del ricevimento delle dichiarazioni e della redazione dell’atto contenente l’accordo indicando nella causale “SEPARAZIONE/DIVORZIO ANNO ……… cognome coniuge / cognome coniuge” .

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Accedi al servizio.

E' possibile richiedere maggiori informazioni tramite l'ufficio preposto.

Contatta l'ufficio.

Condizioni di servizio:

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio..

Contatti.

Ufficio responsabile:

Affari Demografici - Elettorali - Statistiche e Leva Militare.

Piazza Salvo D'Acquisto 7 - 57038 Rio ( LI ) - Municipio Rio Marina

Via Giuseppe Garibaldi 38 - 57038 Rio ( LI ) - Municipio Rio Nell'Elba

T +390565925535

T +390565943459

c.amerighi@comune.rio.li.it

Punti di contatto

Servizio 1 - Affari Generali - Demografici e Sicurezza Urbana

Via Giuseppe Garibaldi. 20 57038 - Rio ( LI ) - Municipio Rio Nell'Elba

T +390565943411

pec: servizio1@pec.comune.rio.li.it

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Pagina aggiornata il 23/08/2025

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