Ordinanza contingibile e urgente per l’interdizione temporanea dell’accesso alla spiaggia di Cala delle alghe, in località Frugoso – cavo, a seguito del rinvenimento di presunto ordigno bellico:

Ordinanza del Sindaco n. 57 del 04.08.2026

Data:

04 Agosto 2026

Tempo di lettura:

1 min


Descrizione

IL SINDACO

PREMESSO CHE: - in data 1 agosto 2026 il Comando di Polizia Locale del Comune di Rio è intervenuto presso la spiaggia denominata Cala delle Alghe, in località Frugoso, frazione Cavo, a seguito della segnalazione di un presunto ordigno bellico; - dalla relazione di servizio del Corpo di Polizia Locale, protocollo n. 9960/2026 del 1 agosto 2026, risulta il rinvenimento di un residuato bellico avente lunghezza di circa 30 cm e diametro di circa 10 cm, ubicato in prossimità della battigia; - con nota del 3 agosto 2026, acquisita al protocollo comunale n. 10036 del 4 agosto 2026, la Prefettura di Livorno – Ufficio Territoriale del Governo – Ufficio Distaccato dell'Elba, ha richiesto al competente 2° Reggimento Genio Pontieri l'intervento urgente di personale specializzato per l'identificazione, la rimozione e l'eventuale distruzione del residuato bellico, invitando contestualmente il Comune di Rio ad adottare ogni misura cautelativa necessaria a tutela della pubblica incolumità; - con successiva nota del 2° Reggimento Genio Pontieri, acquisita al protocollo comunale n. 10069 del 4 agosto 2026, è stato comunicato che, nelle more dell'intervento di bonifica, è stata effettuata una preliminare analisi del rischio bellico, dalla quale emerge che il residuato rinvenuto potrebbe verosimilmente conservare al proprio interno la catena incendiva completa e che, qualora sottoposto a cause esterne quali urti meccanici, fonti di calore, fiamme libere, manomissioni o incauto maneggio, potrebbe accidentalmente detonare, determinando un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO CHE:

la spiaggia di Cala delle Alghe costituisce meta di intensa frequentazione turistica, soprattutto durante il periodo estivo; - il permanere dell'ordigno in attesa dell'intervento di bonifica determina una situazione di concreto ed attuale pericolo per la pubblica incolumità; - risulta pertanto necessario impedire qualsiasi accesso all'area interessata, sia da terra sia dal mare, fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica;

RITENUTO

che ricorrano i presupposti di contingibilità ed urgenza per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, finalizzato a prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; ORDINANZA Sindacale NR. 57 DEL 04/08/2026

VISTI:

L'art. 54, commi 4 e 4-bis, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; l'art. 650 del Codice Penale;

ORDINA:

1. l'interdizione immediata dell'accesso alla spiaggia denominata "Cala delle Alghe", in località Frugoso, frazione Cavo, e nelle aree immediatamente adiacenti, fino al completamento delle operazioni di bonifica dell'ordigno bellico e a successivo provvedimento di revoca della presente ordinanza;

2. il divieto assoluto di accesso, transito, sosta e permanenza nell'area interdetta: - - - mediante navigazione o approdo dal mare; attraverso il sentiero pubblico di accesso alla spiaggia; attraverso fondi, proprietà private, pertinenze o manufatti prospicienti la spiaggia o comunque idonei a consentirne il raggiungimento;

3. di incaricare il Corpo di Polizia Locale, con l'eventuale concorso delle altre Forze di Polizia competenti, della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza;

4. al Servizio competente del Comune di provvedere con la massima urgenza: - - - - all'apposizione di idonea segnaletica di divieto; alla delimitazione materiale degli accessi; ad ogni ulteriore misura ritenuta necessaria per impedire l'ingresso nell'area.

AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento vigente e, ove ne ricorrano i presupposti, dell'art. 650 del Codice Penale; - - che il presente provvedimento ha efficacia immediata e resterà in vigore sino al completamento delle operazioni di bonifica ed alla successiva revoca espressa.

DISPONE la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Livorno, al 2° Reggimento Genio Pontieri, alla Questura di Livorno, al Commissariato di P.S. di Portoferraio, alla Compagnia e alla Stazione Carabinieri competenti per territorio, alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, all'Ufficio Locale Marittimo di Rio, al Corpo di Polizia Locale di Rio, alla Protezione Civile comunale e agli uffici comunali competenti; - - la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rio e sul sito istituzionale dell'Ente; la massima diffusione mediante ogni ulteriore forma di comunicazione ritenuta opportuna.

INFORMA che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione.

DISPONE che copia del presente provvedimento venga trasmesso per quanto di competenza: • alla Prefettura di Livorno; • al 2° Reggimento Genio Pontieri; • alla Questura di Livorno; • al Commissariato di P.S. di Portoferraio; • alla Compagnia e alla Stazione Carabinieri competenti per territorio; • alla Capitaneria di Porto di Portoferraio; • all'Ufficio Locale Marittimo di Rio; • al Corpo di Polizia Locale di Rio; • alla Protezione Civile comunale e agli uffici comunali competenti; che copia del presente provvedimento venga: • pubblicato all’Albo Pretorio del Comune; • diffuso mediante ogni ulteriore forma di comunicazione ritenuta opportuna. Dalla Residenza comunale,

IL SINDACO

F/to Avv. Marco Corsini

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Ultimo aggiornamento: 04/08/2026, 16:12

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